IMU

Imposta Municipale Unica

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.

L’imposta municipale propria (IMU) è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

IMMOBILI SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL’IMU:

  • Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)
  • Aree fabbricabili
  • Altri fabbricati
  • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola
  • Abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze)

IMMOBILI ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELL’IMU:

  • Abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola
  • “Beni merce” ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ATTENZIONE: Ai sensi della normativa vigente, NON SONO ESENTI dall’IMU le c.d. “PRIME CASE” che non siano anche residenza e dimora abituale del possessore. L’ESENZIONE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE DECORRE SOLO DALLA DATA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA.

SPORTELLO IMU

Presso l’Ufficio Tributi, previo appuntamento, è possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa dei modelli F24. L’ufficio è inoltre a disposizione dei Contribuenti per ogni informazione e chiarimento.

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

È attivo un servizio di bollettazione che consente ai Contribuenti di ricevere automaticamente al proprio indirizzo e-mail, in prossimità delle scadenze di pagamento, il dettaglio dell’imposta dovuta ed i modelli F24 precompilati.

Il servizio può essere richiesto comunicando la propria e-mail all’indirizzo di posta elettronica tributi@sanstino.it

AREA “SERVIZI AL CITTADINO”

Tutti coloro che possiedono immobili nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere all’area dei “Servizi al Cittadino” dove sarà possibile visualizzare i propri dati e stampare i modelli F24 precompilati. Si raccomanda di verificare la correttezza degli immobili oggetto di calcolo, segnalando tempestivamente all’Ufficio Tributi eventuali incongruenze.

SCADENZE DI PAGAMENTO 2024

  • 16 GIUGNO 2024 – ACCONTO/UNICA SOLUZIONE
  • 16 DICEMBRE 2024 – SALDO

ALIQUOTE VIGENTI ANNO 2023

Aliquote Descrizione
0,98% Aliquota di base
0,47% Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019 (si applica la detrazione di € 200,00 art. 1, comma 749 legge n. 160/2019)
0,70% Aliquota fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160/2019, concessi in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
0,10% Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.05.2020

MODALITA’ DI PAGAMENTO

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Codice Comune: I373

Codici tributo:

3912 IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
3914 IMU terreni agricoli
3916 IMU aree fabbricabili
3918 IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925 IMU immobili gruppo catastale D quota Stato aliquota fino allo 0,76%
3930 IMU immobili gruppo catastale D quota Comune aliquota eccedente lo 0,76%

 

 

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

I contribuenti residenti all’estero possono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario c/o la Tesoreria Comunale Banca Intesa San Paolo IBAN: IT77M0306902126100000046056 – Codice BIC: BCITITMM.

Si prega di inviare all’Ufficio Tributi copia del bonifico effettuato (mail: tributi@sanstino.it).

 

ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO

L’importo da pagare va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Non si effettua il versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 12,00.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

L’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’apposita istanza.

Le maggiori somme versate possono inoltre essere compensate con l’IMU od altri tributi locali così come previsto dall’art. 18 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.

IMMOBILI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI

L’art. 1, comma 747, della legge 160/2019 prevede una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

ATTENZIONE: a tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, anche se non rientranti nelle predette condizioni, si applica l’aliquota agevolata del 7 per mille, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

VALORE AREE FABBRICABILI

• Delibera G.C. n. 176/2012

Pagina aggiornata il 15/01/2024

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