Il 25 maggio 2019 è entrato il vigore il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche avuto riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione, che ha abrogato la precedente direttiva in materia dell’Unione Europea 95/46/CE. Inoltre, con D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, sono state approvate nuove disposizioni, per adeguare alla sopravvenuta normativa comunitaria le prescrizioni di cui al D.Lgs. 193/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Attualmente, rimangono in vigore gli artt. 106 e 107 del DPR 396/2000, nonché gli artt. 449 e segg. del Codice Civile, ma è stato abrogato l’art. 177 del D.Lgs. 196/2003 che, al comma 3, consentiva indistintamente il rilascio di estratti di atti di Stato Civile “decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”.
L’art. 107, 1° comma del DPR 396/2000 “Estratti per copia integrale”, dispone: “1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge” (come ad. es. nel
caso delle adozioni).
Il rilascio di estratti per copia integrale è possibile solo a favore di coloro che, mediante istanza motivata, comprovino di essere titolari di un interesse personale e concreto a disporre di quegli atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990.
Di seguito si indicano alcuni esempi di richieste e la possibilità o meno del rilascio delle copie degli atti di stato civile:
1) RICHIESTE INDISTINTE DI PIU’ ATTI DI STATO CIVILE (per es. tutti gli atti registrati in una determinata settimana):È esclusa la possibilità di soddisfare qualsiasi richiesta di carattere generico tendente ad ottenere il rilascio parziale di copia degli atti dei registri.
2) RICHIESTA COPIA INTEGRALE DI NASCITA/MATRIMONIO avanzata dall’intestatario dell’atto: il rilascio deve essere preceduto da una richiesta che deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e, almeno, l’anno di evento della nascita/matrimonio) e la motivazione dell’istanza. In mancanza di tali presupposti, la richiesta può essere respinta per insufficienza dei dati necessari all’individuazione dell’atto all’interno del registro di stato civile o assenza di motivazione.
3) RICHIESTA COPIA INTEGRALE DI NASCITA/MATRIMONIO/MORTE avanzata da terzi:- il rilascio deve essere preceduto da una richiesta che deve contenere le generalità dell’intestatario dell’atto (nome, cognome e, almeno, l’anno della nascita, matrimonio o morte) e l’indicazione dell’interesse giuridicamente rilevante a tutela del quale viene richiesto;
– se la richiesta viene avanzata in nome o per conto dell’intestatario dell’atto, eventuale copia del mandato o procura speciale, oltre a quanto richiesto al precedente punto 2;
In mancanza di tali presupposti, la richiesta può essere respinta per insufficienza dei dati necessari all’individuazione dell’atto all’interno del registro di stato civile o assenza/insufficienza di motivazione.
4) RICHIESTA DI RICERCHE STORICHE
– l’ufficiale dello stato civile non è tenuto ad eseguire alcuna ricerca storica, ma rilascia soltanto estratti e certificati ai sensi degli artt. 106 e 107 del DPR 396/2000 in presenza di un
5) RICHIESTA COPIA INTEGRALE CON INDICAZIONI RELATIVE AD ADOZIONI:
– in caso di adozione “non legittimante” il rilascio segue le indicazioni di cui ai punti 2) e 7); – in caso di adozione “legittimante” il rilascio è vietato e può essere eseguito solo previa autorizzazione del Tribunale per i Minori, ai sensi dell’art. 28 della Legge 184/1983.
6) RICHIESTA ESTRATTI PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI NASCITA con generalità (inclusi plurilingue di nascita):
La richiesta è prevista dall’art. 3 del DPR N. 432/1957 e può essere effettuata dell’interessato o da un’Amministrazione (es. Enti Pubblici, Consolati, Tribunali) “…per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dalla stato di legittimità o di filiazione…”. Può dunque essere richiesta dall’intestatario dell’atto, da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minori o dal tutore.
Pagina aggiornata il 20/11/2023